Art. 67 codice privacyAttivita' di controllo e ispettive

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di:

  • a)verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
  • b)accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art67 · fonte su Normattiva