Art. 11 c.p.Rinnovamento del giudizio

[1]Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

[2]Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art11 · fonte su Normattiva