Art. 118 c.p. — Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
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[1]Le circostanze oggettive, che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi.
[2]Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando hanno servito ad agevolare l'esecuzione del reato.
[3]Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, e' valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1990 · versione 0 su Normattiva