Art. 133-ter c.p.Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]((Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila.

[2]In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art133ter · fonte su Normattiva