Art. 138 c.p.Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero

Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art138 · fonte su Normattiva