Art. 140 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271
Testo vigente dal 24 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271
Testo vigente dal 24 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROFESSIONI - DOTTORI COMMERCIALISTI - MANDATO DI CATTURA A CARICO DEL PROFESSIONISTA - CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1067, ART. 39, PRIMO COMMA, LETTERA C), QUARTO COMMA; C.P. ARTT. 30, 31, 140 - COST. ART. 3, 18, 27, 39.
L'art. 140 c.p., come novellato dall'art. 124 L. 24 novembre 1981, n. 689, comporta che il giudice istruttore puo' provvisoriamente applicare l'interdizione dalla professione o dal pubblico ufficio come misura cautelare, e quindi deve tener conto degli elementi che tale misura legittimano. La concessione della liberta' provvisoria presuppone l'esistenza di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. E' irrazionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto analogo provvedimento giudiziario non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilita'. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 39, primo c., lett. c) e quarto c., del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto del dottore commercialista, colpito da un mandato di cattura, venga a cessare a seguito della concessione della liberta' provvisoria, in quanto il provvedimento cautelare del fiudice istruttore non potrebbe piu' essere assunto, comunque avrebbe una durata limitata nel tempo e sarebbe impugnabile.
Riguarda ancheart. 30 Codice penaleart. 39 d.P.R. 1067/1953art. 31 Codice penale
LEGGI - DENOMINAZIONI GIURIDICHE - NON DECISIVITA' AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA NATURA DI UN ISTITUTO - COMPITO DELL'INTERPRETE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 140 E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - NON PREVEDONO PENE.
La circostanza che, per brevita' e comodita' di espressione, i codici designano riassuntivamente nella rubrica dell'art. 140 C.P. e degli artt. 301 e 587 C.P.P., nonche' nel testo dello stesso art. 301 e dell'art. 485 C.P.P., i provvedimenti di cui all'art. 140 del codice penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie elencate nell'art. 19 dello stesso codice, non e' da sola sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure cosi' adottate, in quanto, quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di un istituto e' compito spettante all'interprete, mentre la nomenclatura legislativa puo' valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi medesimi.
Riguarda ancheart. 587 r.d. 1399/1930art. 301 r.d. 1399/1930
PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - NATURA GIURIDICA DI PENA - ESCLUSIONE - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE. PROCESSO PENALE - PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - MISURE DI PRESUNZIONE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - NON VIOLANO L'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Le finalita' cui e' preordinata la disposizione dell'art. 140 del codice penale ed i caratteri che contrassegnano le misure di esso previste fanno concludere che si tratta di misure cautelari, e non di sanzioni penali irrogate prima del giudizio e quasi anticipandone i risultati: tali misure, applicabili dal giudice istruttore, sono piuttosto assimilabili, da questo punto di vista, alle misure di prevenzione, rispetto alle quali la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di affermare con le sentenze 4 marzo 1964, n. 23, e 8 febbraio 1962, n. 6, che non vi e' contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, anche se si tratta di misure restrittive della liberta' personale.
Riguarda ancheart. 587 r.d. 1399/1930art. 301 r.d. 1399/1930
PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Se il giudice, prima di procedere all'applicazione di una delle misure di cui all'art. 140 del codice penale, deve sommariamente valutare, tra l'altro, il fumus boni juris dell'accusa, com'e' appunto prescritto dallo stesso art. 140 e com'e' regola generale nel nostro ordinamento processuale per qualsiasi specie di provvedimenti cautelari, una tale valutazione, che rappresenta comunque una garanzia per l'imputato e che non differisce qualitativamente da quelle previste negli artt. 252 e 374 del cod. proc. pen. ai fini della emissione di ordini o mandati nonche' del rinvio a giudizio, non viola la presunzione di non colpevolezza enunciata nel secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, per il suo carattere meramente delibativo e perche' destinata comunque ad esaurirsi in quel momento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 140 C.P., 301 e 587 del C.P.P., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.
Riguarda ancheart. 587 r.d. 1399/1930art. 301 r.d. 1399/1930
PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - CANCELLAZIONE AL SOPRAVVENIRE DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - NON VIOLA LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La iscrizione nel casellario giudiziale delle misure di cui all'art. 140 C.P. presenta, cosi' come e' disposto dall'art. 587, ultimo comma del C.P.P., carattere e finalita' cautelari, realizzando una forma di pubblicita' necessaria per una piu' efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140 tende a proteggere, e non e' incompatibile con la presunzione di non colpevolezza fissata dall'art. 27 Cost., in quanto delle misure provvisoriamente adottate non rimane traccia nel casellario dopo che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, come si evince dagli artt. 381, comma secondo, e 479, comma quinto, del C.P.P., nonche' dal combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente norme regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.
Riguarda ancheart. 479 r.d. 1399/1930art. 4 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 14-lettf r.d. 773/1931art. 381 r.d. 1399/1930
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 140 del Codice penale, 301 e 587 del Codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma del 22 febbraio 1968, in riferimento all'art. 27, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i…
ECLI:IT:COST:1969:78 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost., dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 18 aprile 1984. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZ…
ECLI:IT:COST:1985:165 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Art. 1291
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171…
Art. 671
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94…
Art. 190.1-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84 98 --------------- AGGIORNAMENTO (98) Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, l'abrogazione…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il progetto, in conformità a recenti esempi stranieri, stabiliva la regola che la carcerazione preventiva non si dovesse detrarre dalla durata della pena, ed eccezionalmente consentiva al giudice di ordinarne la detrazione. La Commissione parlamentare propose invece che la custodia preventiva venisse sempre computata nella durata della pena. Ho accolto la proposta, stabilendo che la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria (art. 137). A questa modificazione sono stato indotto da ragioni non di stretto diritto, ma di equità, le quali erano prevalse anche nel codice sinora vigente. È vero, infatti, che la custodia preventiva non è pena, e che il regime, che le è proprio, è meno rigoroso che quello della pena, ma in fondo è sempre una restrizione della libertà personale attuata mediante carcerazione e determinata da un reato. È quindi equo che essa non vada ad aggiungersi alla durata della pena, perchè altrimenti questa, se non giuridicamente, almeno praticamente, verrebbe aumentata, senza che l'aumento fosse giustificato da alcuna causa imputabile al reo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 71
Durante l'istruzione o il giudizio il giudice può ordinare l'applicazione provvisoria, tra l'altro, della sospensione dall'esercizio della patria potestà (art. 140). Questa disposizione fu ritenuta eccessiva dalla Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, autorizza un giudizio anticipato e infrange il principio della presunzione di innocenza che accompagna il colpevole, quantunque si riconosca esservi leggi speciali che adottano il principio accolto dal progetto. Ho esposto largamente altrove le ragioni contro la pretesa presunzione d'innocenza dell'imputato. La scienza moderna ha ormai ripudiato questo principio, ed ha riconosciuto che il prevenuto, appunto perchè tale, non si presume nè innocente nè colpevole. La provvisoria sospensione dall'esercizio della patria potestà non deriva da una presunzione di reità, nè costituisce un giudizio anticipato, ma si fonda soltanto sulla necessità di evitare, in determinati casi, il pericolo derivante dalla continuazione di un'autorità, che non deve potersi esercitare sino a che non si è definitivamente giudicato sulla consistenza dell'accusa mossa all'imputato. Per analoghe ragioni le leggi sullo stato degli impiegati civili, quelle sullo stato degli ufficiali delle forze armate, quelle sull'esercizio di determinate professioni (avvocati, ecc.) prescrivono o consentono la così detta sospensione cautelare dall'impiego o dalla professione, appunto per evitare pericoli e inconvenienti facili ad immaginarsi. Or non vedo la ragione per la quale può sembrare eccessiva tale sospensione cautelare soltanto in relazione alla patria potestà, mentre questa implica rapporti di estrema delicatezza, ed esercizio d'autorità che può irrimediabilmente pregiudicare l'avvenire del minore che vi è soggetto, senza contare che assai male può esercitare la patria potestà chi è sospettato di certi reati e probabilmente si trova assoggettato alla detenzione preventiva o è latitante. D'altra parte si tratta di un provvedimento facoltativo, che il giudice può prendere «avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato», e quando ritiene che possa essere inflitta condanna che importi la pena accessoria di cui si tratta. Nè in questa previsione può ravvisarsi un «giudizio anticipato», più di quello che sia, ad esempio, il rinvio a giudizio. Il progetto disponeva che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, di professioni, di arti, della patria potestà o dell'autorità maritale non dovesse computarsi nella durata della pena accessoria. Essendosi peraltro accolta la regola della detrazione del tempo della carcerazione preventiva dalla durata della pena detentiva, ritenni che, per uniformità di criteri e per coerenza di sistema, dovesse ammettersi il principio opposto a quello adottato dal progetto, e però, nel capoverso dell'articolo 140, si è stabilito che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, ecc., è computato nella durata della pena accessoria.
Relazione al Codice penale (1930), n. 72
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art140 · fonte su Normattiva