Art. 140 c.p.

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[1]((Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, puo' essere applicata una pena accessoria, puo' disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

[2]L'interdizione dai pubblici uffici puo' essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

[3]La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

[4]La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata superiore alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e' computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 24 ottobre 1989 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art140 · fonte su Normattiva