Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Prescrizione - Delitto di truffa - Decorrenza del termine di prescrizione dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione della tutela della persona offesa dal reato, nonché violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Richiesta di pronuncia addittiva " in malam partem " - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive " in malam partem " del tipo di quella chiesta dal rimettente. - Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
sentenza 5/2009massima n. 33112 Reati e pene - Prescrizione - Reato continuato - Decorrenza del termine di prescrizione dal giorno di consumazione di ciascun reato anziché dal giorno di cessazione della continuazione - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di pronuncia addittiva " in malam partem " - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il reato continuato, dal giorno di consumazione di ciascun reato anziché dal giorno di cessazione della continuazione. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive " in malam partem " del tipo di quella chiesta dal rimettente. - Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
sentenza 5/2009massima n. 33113 Reati e pene - Prescrizione - Reato perseguibile a querela - Decorrenza del termine di prescrizione dal giorno di commissione di ciascun reato anziché dalla cessazione del reato continuato - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza nonché lesione della tutela della persona offesa dal reato - Richiesta di pronuncia addittiva " in malam partem " - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per i reati perseguibili a querela, dal giorno di commissione di ciascun reato anziché dalla cessazione del reato continuato. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive " in malam partem " del tipo di quella chiesta dal rimettente. - Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
sentenza 5/2009massima n. 33114 Reati e pene - Prescrizione - Delitto di truffa - Decorrenza del termine di prescrizione dal giorno della commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa abbia contezza della truffa ai suoi danni - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per richiesta di pronuncia additiva in malam partem - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, primo comma, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona offesa abbia avuto contezza della truffa ai suoi danni. Infatti, identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile, osservando come il principio di riserva di legge in materia penale ex art. 25, secondo comma, Cost. precluda alla Corte di pronunciare sentenze additive in malam partem quale quella richiesta dal rimettente, volta ad introdurre una nuova e più restrittiva disciplina della prescrizione. -V. il precedente citato, ordinanza n. 5/2009. -Sulle richieste di additive in malam partem v., citate, tra le più recenti, sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REATO CONTINUATO - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DALLA CESSATA CONTINUAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cp artt. 81, cpv., e 158, primo comma. - cst artt. 3 e 24.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 158, primo comma (in relazione all'art. 81, primo comma) cod. pen., nella parte in cui dispone che, per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui e' cessata la continuazione. Nella ordinanza di rinvio ci si limita infatti a prospettare come mera eventualita', riguardo al giudizio a quo, sia la condanna sia la richiesta di applicazione dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sicche' la questione difetta del necessario requisito dell'attualita'. - S. n. 300/1983.
Riguarda ancheart. 81-cpv r.d. 1398/1930
REATO CONTINUATO - PRESCRIZIONE E AMNISTIA - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - cp art. 158, primo comma. - cst art. 3.
In base alla circostanza che il reato continuato e' oggetto di considerazione unitaria ai fini della prescrizione e non anche ai fini dell'applicazione dell'amnistia non puo' riconoscersi, nella norma che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui la continuazione cessa, una violazione del principio di eguaglianza, in quanto la diversa disciplina e' giustificata dalle differenti finalita' delle due cause estintive del reato. Mentre, infatti, nel caso dell'amnistia l'estinzione del reato dipende da una scelta effettuata di volta in volta dal legislatore, per la prescrizione l'effetto estintivo e' ricollegato ad un evento legislativamente predeterminato, in relazione al previsto venir meno "dell'allarme della coscienza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, primo comma, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 202/1971 e 68/1983.
REATO CONTINUATO - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DALLA CESSATA CONTINUAZIONE - TRATTAMENTO RITENUTO IRRAGIONEVOLMENTE DI MINOR FAVORE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER IL CONCORSO MATERIALE DI REATI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - cp art. 158, primo comma. - cst art. 3.
Il legislatore e' libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralita' scomponibile di reati salvo il limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalita'. Tale limite non e' stato superato dalla norma che ricollega la decorrenza della prescrizione al cessare della continuazione e, quindi, dell'effettivo estrinsecarsi del "medesimo disegno criminoso", tenendo conto dell'essenziale elemento caratterizzante il reato continuato, elemento, per giunta, utilizzabile ai fini della prescrizione, legata com'essa e' al venir meno di quell'"allarme della coscienza sociale" insito in ogni fatto criminoso. Percio' dalla circostanza che il trattamento riservato dalla norma suddetta all'autore di una pluralita' di reati uniti dal vincolo della continuazione venga a risultare meno favorevole del corrispondente trattamento riservato all'autore di altrettanti reati non uniti da tale vincolo, non puo' farsi discendere una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, comma primo, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 217/1972 e 108/1973.