Art. 161 c.p.Effetti della sospensione e della interruzione

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[1]La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

[2]Quando per piu' reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 8 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art161 · fonte su Normattiva