Art. 161 c.p. — Effetti della sospensione e della interruzione
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[1]La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
[2]Quando per piu' reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 8 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva