Art. 178 c.p. — Riabilitazione
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO Effetto preclusivo ex art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 91 del 1992 - Condanna penale - Cessazione della preclusione - Decorso del tempo - Insufficienza - Riabilitazione - Necessità.
In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un "effetto penale" che cessa a seguito della riabilitazione, 27 <!-- pag. 28 --> cui la parte può accedere ai sensi dell'art. 178 c.p.; non è invece sufficiente, allo stesso fine, il solo positivo decorso del tempo conseguente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, previsto dagli artt. 163 e 167 c.p..
Riguarda ancheart. 6 legge 91/1992art. 163 Codice penaleart. 167 Codice penale
Precedenti: 669834-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Provvedimento di riabilitazione del fallito – Necessità - Conseguenze - Competenza del Tribunale di Sorveglianza - Sussistenza - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione.
In caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 142 n. 6 l.fall., l'esdebitazione non é ammessa se per tali reati non é intervenuta la riabilitazione del fallito, la cui concessione è di 59 <!-- pag. 60 --> esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento ex art. 683 c.p.p., restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 178 c.p.
Riguarda ancheart. 683 Codice di procedura penale
Precedenti: 674913-01, 673912-01
ELEZIONI - ELETTORATO - IN GENERE Incandidabilità alla carica elettiva degli enti locali ex d.lgs. n. 235 del 2012 - Equiparazione alla sentenza di riabilitazione ex art. 178 c.p. della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445, comma 2, c.p.p. - Esclusione - Ragioni.
In materia elettorale, in applicazione del d.lgs. n. 235 del 2012, l'efficacia estintiva anticipata della ragione di incandidabilità può essere riconosciuta all'intervenuta pronuncia di sentenza di riabilitazione del candidato ai sensi dell'art. 178 c.p., ma non anche all'intervenuta estinzione del reato derivante dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., stante la diversità dei due istituti quanto agli effetti sia penali ed extra-penali.
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura penaleart. 1 legge 190/2012
Precedenti: 664542-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un "effetto penale" che cessa a seguito della riabilitazione, 27 <!-- pag. 28 --> cui la parte può accedere ai sensi dell'art. 178 c.p.; non è invece sufficiente, allo stesso fine, il solo positivo decorso del tempo conseguente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, previsto dagli artt. 163 e 167 c.p..
Rv. 675982-01
In caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 142 n. 6 l.fall., l'esdebitazione non é ammessa se per tali reati non é intervenuta la riabilitazione del fallito, la cui concessione è di 59 <!-- pag. 60 --> esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento ex art. 683 c.p.p., restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 178 c.p.
Rv. 675240-01
In materia elettorale, in applicazione del d.lgs. n. 235 del 2012, l'efficacia estintiva anticipata della ragione di incandidabilità può essere riconosciuta all'intervenuta pronuncia di sentenza di riabilitazione del candidato ai sensi dell'art. 178 c.p., ma non anche all'intervenuta estinzione del reato derivante dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., stante la diversità dei due istituti quanto agli effetti sia penali ed extra-penali.
Rv. 674468-01
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 72 — Riabilitazione militare
La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari. Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto…
Art. 174 — Indulto e grazia
… in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna. Nel concorso di piu' reati, l'indulto si…
Art. 15 — Disposizioni comuni
… di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. L'incandidabilita' disciplinata dal presente testo unico produce i suoi…
Art. 151 — Amnistia
L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. 56 Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia…
Art. 445 — Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
… i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 …
Art. 28 — Degradazione
La degradazione si applica a tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato: 1° della qualita' di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; 2° delle…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La liberazione condizionale del condannato deve essere revocata se il condannato commette un nuovo delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, oppure trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata. In tal caso il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena (art. 177). La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la questione se il tempo trascorso in libertà condizionale debba invece essere computato nella durata della pena, parendole che il far scontare totalmente la pena residua possa, talora, costituire una sanzione sproporzionata alla trasgressione commessa, dal momento che la libertà vigilata, pur non essendo una pena, costituisce una grave misura restrittiva della libertà. Sembra, quantunque non risulti chiaramente, che la proposta si riferisca non al caso che il liberato condizionalmente commetta un nuovo delitto (qualsiasi), ovvero una contravvenzione della stessa indole, ma all'ipotesi di trasgressione agli obblighi della libertà vigilata (art. 231). Ora, poichè la trasgressione a tali obblighi non costituisce reato, l'unica sanzione rimane la revoca della liberazione condizionale, con la logica e necessaria conseguenza della espiazione della pena residua. Anche il codice del 1889 dispone nello stesso modo (articolo 17), e non è mai stato avvertito il bisogno d'una disposizione diversa. La libertà condizionale, per quanto vigilata, è sempre libertà, e quindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena detentiva, nè totalmente nè parzialmente. Chi ne ha goduto, e se ne è dimostrato indegno, ha già avuto il vantaggio di non espiare tutta la pena ininterrottamente, il che gli rende meno gravosa l'espiazione complessiva della pena stessa e lo pone in una situazione più favorevole degli altri condannati che non si trovarono nelle sue condizioni.
Relazione al Codice penale (1930), n. 88
Importanti modificazioni ho introdotto, di mia iniziativa, nell'istituto della riabilitazione (articoli 178 e seguenti). Anche in questa materia ho voluto ispirarmi a quei criteri di indulgenza e di larghezza verso i meritevoli, che mi hanno costantemente guidato nella riforma. Mi sono proposto, cioè, di agevolare in tutti i modi la riabilitazione a chi se ne è reso degno, perchè è interesse dello Stato di promuovere il ravvedimento dei rei, dl confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne. Il rigore eccessivo non potrebbe produrre che disperazione e incitamento a commettere nuovi reati. Eccessivo mi parve perciò il termine di dieci anni, stabilito dal progetto, per poter chiedere la riabilitazione, dato che la maggior parte dei condannati, espiata la pena, ha bisogno di vivere del proprio lavoro. Ho ridotto quindi il termine a cinque anni, mantenendo quello di dieci anni soltanto per i recidivi nei casi più gravi e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179). In conseguenza di questa abbreviazione del termine, la riabilitazione può estinguere anche le incapacità (pene accessorie) temporanee, come l'interdizione dai pubblici uffici, quando questa debba avere una durata superiore ai cinque anni. Ridotto a cinque anni il termine per la riabilitazione, e ammessa l'estinzione delle incapacità temporanee eccedenti i cinque anni, inutile diveniva quella «riabilitazione agli effetti del casellario», che era disciplinata nell'articolo 186 del progetto, e però ho soppresso l'articolo medesimo. Il termine per poter chiedere la riabilitazione decorre dal giorno in cui la pena principale è stata scontata o in altro modo estinta, anche se il condannato sia stato sottoposto a misure di sicurezza purchè il provvedimento sia stato revocato, giacchè anche nel periodo di tale sottoposizione egli può aver dato prove effettive e costanti di buona condotta. Soltanto se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il progetto (art. 182, 178 del codice) vietava di concedere una nuova riabilitazione a chi l'avesse già ottenuta una volta. Anche questa restrizione mi è parsa, re melius perpensa, inopportuna e contraria allo scopo dell'istituto. Non si deve escludere, invero, che anche in questa ipotesi l'individuo possa redimersi, tanto più che è rimesso alla saggia discrezione del giudice lo stabilire se si tratta di vero ravvedimento. In questa materia, così profondamente umana e provvidamente sociale, non si devono ammettere preclusioni assolute.
Relazione al Codice penale (1930), n. 89
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art178 · fonte su Normattiva