Art. 72Riabilitazione militare

[1]La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.

[2]Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare.

[3]La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente e' revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art72 · fonte su Normattiva