Art. 72 — Riabilitazione militare
[1]La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.
[2]Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare.
[3]La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente e' revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva