Art. 188 c.p.Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

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[1]Il condannato e' obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

[2]L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art188 · fonte su Normattiva