Art. 253 c.p.Distruzione o sabotaggio di opere militari

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[1]Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

[2]Si applica la pena di morte:

[3]1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

[4]2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art253 · fonte su Normattiva