Art. 288 c.p.Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

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[1]Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.

[2]La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 2 giugno 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art288 · fonte su Normattiva