Art. 288 c.p. — Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 2 giugno 1995. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
[2]La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 2 giugno 1995 · versione 0 su Normattiva