Art. 81Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato

[1]((Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.

[2]La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione)).

Testo vigente dal 22 agosto 1957, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art81 · fonte su Normattiva