Art. 81 — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato
[1]((Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
[2]La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione)).
Testo vigente dal 22 agosto 1957, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva