Art. 309 c.p.Banda armata: casi di non punibilita'

[1]Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

[2]1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

[3]2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

[4]Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda e' stata formata.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art309 · fonte su Normattiva