Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o all'ufficio di tutore o curatore anche provvisorio, o ad ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura, ovvero con l'abuso di una professione, industria, arte, commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere (art. 31). La Commissione parlamentare propose, in primo luogo, che codesta interdizione fosse resa soltanto facoltativa, e non obbligatoria. Questa proposta, però, è contraria al sistema per cui le pene accessorie conseguono di diritto a determinate condanne. Nè diverso è il sistema del codice del 1889 (art 35), il quale non ha mai determinato proteste notevoli. In secondo luogo la detta Commissione avrebbe voluto escludere l'interdizione per le minime infrazioni. Senonchè, dovendosi sempre trattare di «delitti», non è il caso di parlare di «minime infrazioni». L'esclusione inoltre è già stabilita per i delitti colposi, per i quali venga inflitta la pena della reclusione inferiore a tre anni o la multa (art. 33 capov.). L'estendere tale esclusione ai delitti dolosi meno gravi non sarebbe opportuno, se veramente si vuol conseguire il fine di rinvigorire la tutela penale. Si tratta, del resto, di delitti che per la loro stessa natura reclamano la sanzione di cui si tratta, fors'anco più della pena principale. Come mai si potrebbe lasciare la capacità di acquisto e di esercizio dei pubblici uffici, ad esempio, a un impiegato che ha dato, col delitto, la prova di essere infedele al suo ufficio? L'interesse pubblico esige, in simili casi, che ci si garantisca per l'avvenire. La Commissione, infine, consigliò di stabilire un limite minimo più basso di quello fissato nel progetto per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. I limiti assoluti indicati per questa pena accessoria sono costituiti dal minimo di un anno e dal massimo di cinque anni (art. 28). Non mi è sembrato opportuno abbassare il minimo, al disotto del quale la pena dell'interdizione diventerebbe illusoria.
Relazione al Codice penale (1930), n. 20