Art. 314-bis c.p. — Indebita destinazione di denaro o cose mobili
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[1](Indebita destinazione di denaro o cose mobili).
[2]Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalita' e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo vigente dal 5 luglio 2024 al 10 agosto 2024 · versione 362 su Normattiva