Art. 315 c.p. — Malversazione a danno di privati
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[1]Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire mille.
[2]Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva