Art. 317-bis c.p. — Pene accessorie
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((La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea)).
Testo vigente dal 12 maggio 1990 al 28 novembre 2012 · versione 124 su Normattiva