Art. 319 c.p. — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944. Leggi il testo vigente →
[1]Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.
[2]La pena e' aumentata, se dal fatto deriva:
[3]1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2° il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
[4]Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte.
[5]Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilita', per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva