Art. 319-quater c.p. — Induzione indebita a dare o promettere utilita'
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[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione ((da sei anni a dieci anni e sei mesi)).
[2]Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Testo vigente dal 14 giugno 2015 al 19 novembre 2017 · versione 265 su Normattiva