Art. 32 c.p.Interdizione legale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.

[2]La condanna all'ergastolo importa anche la perdita della patria potesta', dell'autorita' maritale e della capacita' di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

[3]Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potesta' e dell'autorita' maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

[4]Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la disponibilita', e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art32 · fonte su Normattiva