Art. 32-ter c.p. — Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
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[1]((L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
[2]Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 14 giugno 2015 · versione 91 su Normattiva