Art. 32-ter c.p.Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione

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[1]((L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

[2]Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 14 giugno 2015 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art32ter · fonte su Normattiva