Art. 322 c.p. — Istigazione alla corruzione
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[1]Chiunque offre o promette denaro od altra utilita', come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
[2]Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 319, ridotta di un terzo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva