Art. 322 c.p.Istigazione alla corruzione

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[1]Chiunque offre o promette denaro od altra utilita', come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[2]Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 319, ridotta di un terzo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art322 · fonte su Normattiva