Art. 324 c.p.

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Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art324 · fonte su Normattiva