Art. 329 c.p.
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva