Art. 340 c.p.Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita'

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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione fino a un anno.

[2]I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art340 · fonte su Normattiva