Art. 380 c.p.Patrocinio o consulenza infedele

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[1]Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

[2]La pena e' aumentata:

[3]1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

[4]2° se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.

[5]Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art380 · fonte su Normattiva