Art. 380 c.p. — Patrocinio o consulenza infedele
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[1]Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
[2]La pena e' aumentata:
[3]1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
[4]2° se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.
[5]Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva