Art. 386 c.p. — Procurata evasione
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[1]Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
[2]Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.
[3]La pena e' aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
[4]La pena e' diminuita:
[5]1° se il colpevole e' un prossimo congiunto;
[6]2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.
[7]La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva