Art. 386 c.p.Procurata evasione

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[1]Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2]Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.

[3]La pena e' aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

[4]La pena e' diminuita:

[5]1° se il colpevole e' un prossimo congiunto;

[6]2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.

[7]La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art386 · fonte su Normattiva