Art. 388-ter c.p. — Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie
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((Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022 · versione 91 su Normattiva