Art. 419 c.p. — Devastazione e saccheggio
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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970 · versione 0 su Normattiva