Art. 419 c.p.Devastazione e saccheggio

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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.

[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art419 · fonte su Normattiva