Art. 440 c.p. — Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
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[1]Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
[2]La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
[3]La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 9 gennaio 1943 · versione 0 su Normattiva