Art. 452 c.p. — Delitti colposi contro la salute pubblica
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[1]Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito:
[2]1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
[3]2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
[4]3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva