Art. 464 c.p.Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

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[1]Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.

[2]Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art464 · fonte su Normattiva