Art. 465 c.p.Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

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[1]Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

[2]Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire trecento.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art465 · fonte su Normattiva