Art. 465 c.p. — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
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[1]Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.
[2]Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire trecento.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva