Art. 466 c.p.Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati

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[1]Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire trecento, se le cose sono state ricevute in buona fede.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1953 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art466 · fonte su Normattiva