La Commissione parlamentare propose di semplificare la formula dell'articolo concernente l'errore di fatto (art. 47); ma non è agevole comprendere in qual senso sarebbe dovuta avvenire tale semplificazione. A qualche Commissario parve strano che l'errore dovuto a colpa faccia diventare colposo un reato doloso; e strano invero sarebbe, se esatta fosse l'osservazione. Ma in verità non si tratta della trasformazione di un delitto doloso in uno colposo, perchè nell'articolo 47 è detto soltanto che, esclusa la punibilità a titolo di dolo, per errore di fatto, può residuare una responsabilità a titolo di colpa, quando l'errore è dovuto a colpa. Non si può pertanto parlare di delitto doloso quando il dolo viene escluso, e quindi non si può dire, se non in senso volgare e improprio, che il delitto doloso (che non esiste) si tramuta in colposo. Del resto il codice, anche su questo punto, ha accolto le conclusioni della migliore dottrina italiana, la quale insegna che, escluso il dolo a cagione dell'errore di fatto, rimane da esaminare la causa di tale errore: se questo dipende dal fortuito, il fatto non è punibile; se invece dipende da colpa, si ha punibilità a titolo di colpa, quando si tratta, naturalmente, di un delitto punibile per questo titolo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 62), l'errore di fatto che esclude il dolo si verifica quando l'agente o l'omittente ha obiettivamente violato la norma penale, ritenendo però, per errore di fatto, che la sua condotta non concretasse gli elementi costitutivi del delitto. Ora è evidente che tale violazione, se non è dolosa, può essere colposa, e quindi punibile per questo titolo, quando la legge prevede quell'azione od omissione tra i delitti colposi. Non sarà punibile per nessun titolo chi toglie la cosa altrui credendola propria (non costituendo delitto il furto colposo); ma sarà invece punibile per omicidio colposo chi, ritenendo erroneamente d'essere aggredito, uccide il supposto aggressore, qualora risulti che tale errore non dipende dal caso fortuito, bensì da imprudenza o negligenza. Un altro Commissario avrebbe voluto si dicesse, che chi cade in errore non risponde penalmente nè a titolo di dolo nè a titolo di colpa; mentre chi versa in colpa risponde a titolo di colpa. È chiaro però che questa proposta riafferma il principio accolto nel codice, ma in modo non già più semplice, bensì più involuto e meno preciso.
Relazione al Codice penale (1930), n. 32