Art. 482 c.p.Falsita' materiale commessa dal privato

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Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art482 · fonte su Normattiva