Art. 482 c.p. — Falsita' materiale commessa dal privato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982. Leggi il testo vigente →
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982 · versione 0 su Normattiva