Art. 486 c.p. — Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto privato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, e' punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva