Art. 486 c.p. — Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto privato
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 487 — Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era…
Art. 488 — Altre falsita' in foglio firmato in bianco. Applicabilita' delle disposizioni sulle falsita' materiali
Ai casi di falsita' su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsita' materiali in atti pubblici.…
Art. 485
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7…
Art. 2680 — Tenuta del registro generale d'ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati. Questo registro…
Art. 647
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Art. 367 — Sostituzione dei libri provvisori
Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorita' marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro. Il libro di bordo provvisorio ritirato e' trasmesso per la custodia all'ufficio…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Anche per il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485), come già per le falsità in atto pubblico, la Commissione parlamentare vorrebbe che si richiedesse il requisito della possibilità di pubblico o privato nocumento, ritornando così alla formula dell'articolo 280 del codice del 1889. Ma poichè la scrittura privata deve essere un «documento» (avere cioè una giuridica efficacia probante), poichè di tale documento deve essere fatto uso, e poichè quest'uso non consiste nell'adoperare il documento come carta, bensì come mezzo per conseguire il fine della falsificazione, ne segue che la possibilità di pubblico o privato nocumento sussiste necessariamente in ogni ipotesi in cui si abbia una vera e propria falsità in scrittura privata. Non sembra quindi il caso di modificare la disposizione concernente questo delitto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 164
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art486 · fonte su Normattiva