Art. 489 c.p. — Uso di atto falso
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[1]Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
[2]Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982 · versione 0 su Normattiva