Art. 489 c.p.Uso di atto falso

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[1]Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

[2]Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art489 · fonte su Normattiva