Art. 489 c.p. — Uso di atto falso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1982 al 22 febbraio 1983. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
[2]Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. 94
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525
94Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".
Testo vigente dal 10 agosto 1982 al 22 febbraio 1983 · versione 95 su Normattiva