Art. 490 c.p. — Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
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[1]Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
[2]Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982 · versione 0 su Normattiva