Art. 498 c.p. — Usurpazione di titoli o di onori
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[1]Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.
[2]Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
[3]La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva