Art. 517-quinquies c.p.
Circostanza attenuante
Le pene previste dagli articoli 517-ter ((, 517-quater, 517-sexies e 517-septies)) sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter ((, 517-quater, 517-sexies e 517-septies)), nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
Testo vigente dal 2 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 397 su Normattiva