Art. 521 c.p. — Atti di libidine violenti
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[1]Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
[2]Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se' stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva