Art. 519 c.p. — Della violenza carnale
[1]Codice Penale-art. 519
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 519
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - CONGIUNZIONE CARNALE CON MINORE INFRAQUATTORDICENNE E CONGIUNZIONE CARNALE VIOLENTA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PARIFICAZIONE DELLA PENA NEI MINIMI EDITTALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 519, SECONDO COMMA, N. 1. - COST., ART. 3.
La modificazione del trattamento sanzionatorio di una norma incriminatrice, mediante una decisione manipolativa, esorbita all'evidenza dal controllo di legittimita` costituzionale della norma stessa, per essere di esclusiva spettanza del legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1 c.p., in riferimento all'art. 3 Cost.).
VIOLENZA CARNALE PRESUNTA - CONGIUNZIONE CON PERSONA MINORE DI ANNI QUATTORDICI - IDENTITA' DI PENA INDIPENDENTEMENTE DAL CONSENSO DEL MINORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell'incidente di costituzionalita`, e non limitarsi ad affermarne apoditticamente la sussistenza senza esposizione alcuna dei fatti di causa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 519, comma secondo, n.1, cod.pen., nella parte in cui sanziona con identica pena la congiunzione carnale con persona infraquattordicenne, senza tener conto dell'eventuale consenso di essa).
- VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - CONSENSO DEL MINORE INFRAQUATTORDICENNE - EVOLUZIONE DEL COSTUME SOCIALE - FACOLTA' DELLA DONNA MINORENNE DI CHIEDERE L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA - DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE PRESE A RAFFRONTO DAL GIUDICE A QUO - NECESSITA' DI INTEGRARE LA RICHIESTA DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA CON IL CONSENSO DEI GENITORI O CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 519 e 539 cod. pen., sollevata sul presupposto dell'evoluzione del costume sociale nel senso di una maggiore capacita' delle giovani generazioni di autodeterminarsi, che ha trovato emanazione nell'art. 12 della l. n. 194 del 1978, che prevede la facolta' della donna minorenne di chiedere personalmente l'interruzione della gravidanza. Invero, da un lato, la volonta' della minore deve esser sempre integrata (o dall'assenso dei genitori o dall'autorizzazione del giudice tutelare) e pertanto non si puo' paragonare con il consenso al congiungimento carnale, che e' certamente solo personale; d'altro canto, l'asserito mutamento della situazione sociale deve essere apprezzato, in via primaria dal legislatore e comunque non e' da considerare cosi' rilevante da determinare l'accoglimento della questione.
Riguarda ancheart. 539 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA . DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PREVISTE NELL'ART. 519, NN. 1, 2 E 3 DELLO STESSO CODICE - GIUSTIFICAZIONE PER L'INTRINSECA DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
L'art. 539 del c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero, da un canto la norma trova eguale applicazione in tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume"; d'altro canto il diverso rilievo che assume l'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato (o dall'inferiorita' fisica o psichica del soggetto dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 c.p., non da' luogo ad ingiustificata disparita' di trattamento, attesa l'intrinseca diversita' delle fattispecie.
Riguarda ancheart. 539 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 c.p. sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Bologna con l'ordinanza n. 731 del reg. ord. 1976; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 519 e 539 c.p. sollevata, con riferi…
ECLI:IT:COST:1983:209 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., sollevata coll'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Ravenna sotto il profilo della ragionevolezza Dichiara manifestamente infondata la medesima questione, sollevata colla stessa ordinanza dalla detta autorità giudiziaria, sempre in relazione al…
ECLI:IT:COST:1982:266 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 521
Codice Penale-art. 521 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 520
Codice Penale-art. 520 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 522
Codice Penale-art. 522 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 539
Codice Penale-art. 539 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 541
Codice Penale-art. 541 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 526
Codice Penale-art. 526 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il delitto di frode nell'esercizio del commercio può commettersi soltanto in relazione alle cose mobili, come è detto espressamente nell'articolo 515. Alla Commissione parlamentare parve inutile codesta espressa menzione, ritenendo essa evidente che quel delitto non può commettersi in relazione a cose immobili. Ma ciò che può essere evidente per l'alta sapienza della Commissione, può non esserlo per tutti coloro che debbono osservare ed applicare la legge; tanto è vero che nell'applicazione dell'articolo 295 del codice del 1889, che parla semplicemente di «cose», è sorto il dubbio se la disposizione potesse riguardare anche gli immobili. TITOLO IX. Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
Relazione al Codice penale (1930), n. 169
Il primo capo di questo titolo è costituito dai delitti contro la libertà sessuale. Questa designazione dell'oggetto giuridico della classe di delitti, di cui si tratta, non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, una libertà sessuale non esiste, e perchè con quei reati si offende non la libertà, ma beni spirituali della persona (pudore, ecc.) e beni materiali (integrità fisica). La Commissione, quindi, consigliò di sostituire, alla predetta rubrica, l'altra: «delitti sessuali» o «delitti contro i rapporti sessuali», se non si preferisse ritornare a quella del capo I, titolo VIII, libro II del codice del 1889. È tuttavia da osservare che l'espressione: delitti sessuali, è piuttosto, per così dire, letteraria che giuridica, in quanto non accenna al diritto leso, ma soltanto al movente, o al fatto materiale. Se poi si dicesse: delitti contro i rapporti sessuali, si sposterebbe la questione, senza risolverla e senza indicare l'oggetto giuridico di tali reati, presupponendo, inoltre, «rapporti» sessuali, che possono anche non esistere, come nel ratto. Il codice finora vigente elude il problema, perchè non dice quale sia l'obiettività giuridica dei delitti in parola e si limita soltanto ad indicare il nomen juris di ciascuno di essi. I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza o dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la libertà, e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. E invero l'esistenza di tale libertà, tra i beni giuridici delle persone, non può essere negata. Non è esatto, infine, che nei delitti contro la libertà sessuale si offenda la integrità fisica o il pudore. Nel ratto, ad esempio, non si offende, o può non offendersi, nè questo nè quella, mentre si offende la libertà sessuale, in quanto vi è una restrizione della libertà commessa a fini sessuali. L'offesa al pudore è considerata nei delitti compresi nel capo secondo di questo titolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 170
La Commissione parlamentare propose di rendere aggravato il delitto di violenza carnale (art. 519), quando venga commesso da due o più persone. Il codice ammette, di regola, la maggiore pericolosità della delinquenza associata soltanto quando il fatto sia commesso da cinque o più persone (art. 112, n. 1°). Non mancano certamente apprezzabili ragioni a sostegno della proposta della Commissione, la quale muove evidentemente dal concetto della minorata difesa. Non mi sembrò tuttavia opportuno complicare il sistema del codice con una nuova circostanza aggravante, giacchè i limiti di pena stabiliti dalla legge per il delitto di violenza carnale (da tre a dieci anni) consentono in ogni caso al giudice di tener conto, nell'applicazione concreta della pena, della varia gravità dei singoli fatti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 171
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art519 · fonte su Normattiva