Art. 53 c.p. — Uso legittimo delle armi
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[1]Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita'.
[2]La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
[3]La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1975 · versione 0 su Normattiva