Art. 539 c.p.
[1]Codice Penale-art. 539
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 539
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
- VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - ETA' DELLA PERSONA OFFESA - CONSAPEVOLEZZA O MENO DELL'ETA' MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - IDENTITA' DI TRATTAMENTO PENALISTICO - DICHIARAZIONI MENDACI DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 cod. pen. La questione e' gia' stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, in riferimento ad entrambi i parametri invocati. Peraltro, la ratio della norma impugnata - che consiste nell'esigenza di una piu' accentuata tutela del minore di anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione carnale - esclude la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci della persona offesa. - S. nn. 107/1957, 19, 20/1971, O. n. 70/1973
- VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - CONSENSO DEL MINORE INFRAQUATTORDICENNE - EVOLUZIONE DEL COSTUME SOCIALE - FACOLTA' DELLA DONNA MINORENNE DI CHIEDERE L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA - DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE PRESE A RAFFRONTO DAL GIUDICE A QUO - NECESSITA' DI INTEGRARE LA RICHIESTA DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA CON IL CONSENSO DEI GENITORI O CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 519 e 539 cod. pen., sollevata sul presupposto dell'evoluzione del costume sociale nel senso di una maggiore capacita' delle giovani generazioni di autodeterminarsi, che ha trovato emanazione nell'art. 12 della l. n. 194 del 1978, che prevede la facolta' della donna minorenne di chiedere personalmente l'interruzione della gravidanza. Invero, da un lato, la volonta' della minore deve esser sempre integrata (o dall'assenso dei genitori o dall'autorizzazione del giudice tutelare) e pertanto non si puo' paragonare con il consenso al congiungimento carnale, che e' certamente solo personale; d'altro canto, l'asserito mutamento della situazione sociale deve essere apprezzato, in via primaria dal legislatore e comunque non e' da considerare cosi' rilevante da determinare l'accoglimento della questione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art539 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 519 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971. Cfr.: sent. n. 107 del 1957.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA . DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PREVISTE NELL'ART. 519, NN. 1, 2 E 3 DELLO STESSO CODICE - GIUSTIFICAZIONE PER L'INTRINSECA DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
L'art. 539 del c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero, da un canto la norma trova eguale applicazione in tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume"; d'altro canto il diverso rilievo che assume l'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato (o dall'inferiorita' fisica o psichica del soggetto dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519 c.p., non da' luogo ad ingiustificata disparita' di trattamento, attesa l'intrinseca diversita' delle fattispecie.
Riguarda ancheart. 519 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA).
L'art. 539 c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'eta' della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui si risponde penalmente soltanto per fatto proprio. Invero il soggetto attivo dei delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume ha posto in essere volontariamente una condotta materiale che e' pur sempre riferibile all'autore del reato come fatto suo proprio, qualunque sia la qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, all'eta' della persona offesa.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La Corte emana, in Camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Nella specie, veniva riproposta negli stessi termini la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 del Codice penale - riguardante l'eta' minore degli anni 14 della persona offesa - in relazione all'art. 27 della Costituzione, gia' decisa dalla Corte con sentenza n. 107 del 1957). Cfr.: 24/1956 D.
RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE PERSONALE E PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - ART. 539 COD. PEN.: IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO DA PARTE DEL REO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 539 cod. pen., che dichiara irrilevante l'errore o l'ignoranza del soggetto attivo in ordine all'eta' del soggetto passivo nei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume, non esclude il nesso psichico tra azione ed evento del reato, in quanto l'eta' del soggetto passivo non attiene all'evento, ma costituisce una condizione (non obiettiva) di punibilita'. Non sussiste quindi e non e' neppure ipotizzabile un contrasto tra la citata disposizione e l'art. 27 della Costituzione che non fa alcun riferimento al divieto della c.d. responsabilita' obbiettiva. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 cod. pen. in relazione all'art. 27 della Costituzione.
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